Detenzione e trasporto di armi ad uso sportivo


Art. 45
Per gli effetti dell' art. 30 della legge, sono considerate armi: gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali,stilli e simili. -

Art. 80
Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge, i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del Regolamento. -

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedente i quattro centimetri, non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza i centimetri otto e in possesso, i millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso art. 45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire-

all'offesa hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.Pertanto gli strumenti sportivi destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) quali spade, sciabole, bastoni, coltelli ecc. non sono considerati armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e cioè vendita, detenzione, e trasporto. In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciate dalle società sportive di appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali e che le armi in oggetto siano custodite e riposte, durante il trasporto, nei contenitori specifici (porta armi).

Ad avvalorare gli articoli qui riportati, inserisco alcuni documenti redatti da organi di polizia italiani in seguito alle richieste di cittadini dediti alle arti marziali:

Documenti che dovrebbero sempre accompagnare il trasporto delle armi:

  1. Questo Documento
  2. Documento 1
  3. Documento 2a
  4. Documento 2b


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